La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato accusato di traffico di droga, confermando la validità dell'uso di messaggi da chat criptate ottenuti da autorità francesi. La sentenza chiarisce che il giudice del rinvio è strettamente vincolato ai principi stabiliti dalla precedente sentenza di annullamento, anche in presenza di mutamenti giurisprudenziali. L'acquisizione di tali dati è stata qualificata non come intercettazione, ma come sequestro di documentazione informatica, ritenuta legittima in quanto autorizzata da un giudice straniero per gravi reati e compatibile con l'ordinamento italiano.
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