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Art. 234-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2024

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Altri anni per Art. 234-bis Codice di Procedura Penale

Identificazione criptofonino: onere della prova
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di custodia cautelare per narcotraffico, evidenziando gravi carenze nella motivazione riguardo all'identificazione dell'utilizzatore di un criptofonino. Il Tribunale del riesame non aveva adeguatamente risposto alle specifiche contestazioni della difesa, basando l'identificazione criptofonino su elementi ritenuti illogici e incompleti. La Suprema Corte ha rinviato il caso per un nuovo esame, sottolineando la necessità di una prova rigorosa.
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Chat criptate: prova documentale secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato accusato di tentato omicidio, confermando l'utilizzabilità delle conversazioni avvenute su una piattaforma di chat criptate. Tali conversazioni, acquisite dalle autorità francesi e trasmesse a quelle italiane tramite un Ordine di Indagine Europeo (OIE), non sono state considerate intercettazioni, ma prove documentali. La Corte ha chiarito che l'acquisizione ex post di messaggi già scambiati e decifrati è un'attività diversa dalla captazione in tempo reale del flusso di comunicazioni, legittimando così il loro uso nel procedimento sulla base del principio di mutuo riconoscimento tra Stati membri dell'UE.
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Prove Sky Ecc: legittime con Ordine Europeo
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga, confermando la piena utilizzabilità delle prove Sky Ecc. La sentenza stabilisce che le chat criptate, ottenute da autorità estere tramite un Ordine Europeo di Indagine, sono legittime. Il giudice italiano non può sindacare le modalità di acquisizione avvenute all'estero, in virtù del principio di reciproco riconoscimento e fiducia tra gli Stati membri dell'UE, a meno di una palese violazione dei diritti fondamentali, non riscontrata nel caso di specie.
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SKY Ecc: Usabilità delle chat intercettate all’estero
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato per traffico internazionale di stupefacenti, confermando la legittimità dell'uso delle conversazioni sulla piattaforma SKY Ecc. La sentenza stabilisce che le prove, acquisite dalla Francia tramite Ordine Europeo di Indagine, sono pienamente utilizzabili nel procedimento italiano, seguendo i principi enunciati dalle Sezioni Unite e dalla Corte di Giustizia Europea.
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Utilizzabilità prove chat cifrate: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato in custodia cautelare per tentato traffico internazionale di droga. La difesa contestava l'utilizzabilità delle prove provenienti da una chat cifrata, acquisite tramite Ordine di Indagine Europeo. La Corte ha confermato la piena utilizzabilità delle prove, ribadendo i principi stabiliti dalle Sezioni Unite sulla circolazione della prova tra Stati UE e sottolineando che spetta alla difesa l'onere di dimostrare specifiche violazioni dei diritti fondamentali, non riscontrate nel caso di specie.
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Prove dall’estero: la Cassazione su Sky Ecc e OIE
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 45843/2024, ha rigettato il ricorso di un indagato per traffico di stupefacenti, confermando la piena utilizzabilità delle chat criptate ottenute dalla Francia. Il caso verteva sull'acquisizione di prove dall'estero tramite Ordine di Indagine Europeo (OIE). La Corte ha ribadito che tali prove, già in possesso dell'autorità estera, possono essere acquisite e utilizzate nel processo italiano secondo le regole sulla circolazione probatoria (art. 270 c.p.p.), applicando il principio del mutuo riconoscimento e la presunzione di rispetto dei diritti fondamentali da parte degli altri Stati membri.
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Prove da chat criptate: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di custodia cautelare per traffico di stupefacenti basato su prove da chat criptate ottenute da autorità estere tramite un Ordine Europeo di Indagine. La difesa ha sollevato questioni sulla legittimità dell'acquisizione e sull'utilizzabilità dei dati. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l'acquisizione di dati già raccolti e decifrati da un'autorità di un altro Stato membro è legittima in base al principio di reciproco riconoscimento, senza che il giudice italiano debba riesaminare le procedure estere, salvo la violazione di diritti fondamentali.
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Ordine Europeo Indagine: Chat Criptate e Prove Penali
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato contro una misura cautelare basata su chat criptate ottenute tramite un ordine europeo indagine. La sentenza chiarisce che, se la prova è già in possesso dell'autorità giudiziaria estera, il Pubblico Ministero italiano può acquisirla senza preventiva autorizzazione del giudice, applicando le norme sulla circolazione della prova. Viene inoltre stabilito che spetta alla difesa l'onere di dimostrare una concreta violazione dei diritti fondamentali nell'acquisizione originaria dei dati.
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Ordine europeo di indagine: prova valida senza giudice?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33878/2024, ha respinto il ricorso di un indagato in custodia cautelare per reati di droga, le cui prove principali consistevano in messaggi da chat criptate. Tali prove erano state ottenute dalle autorità francesi e trasmesse all'Italia tramite un Ordine europeo di indagine. La Corte ha stabilito che per l'acquisizione di prove già in possesso di un'autorità giudiziaria di un altro Stato UE, non è necessaria una preventiva autorizzazione del giudice italiano. Si applica la disciplina sulla circolazione della prova e vige una presunzione di legittimità dell'operato dell'autorità straniera, salvo che la difesa fornisca prova concreta di una violazione dei diritti fondamentali.
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Ordine Europeo di Indagine: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33876/2024, ha rigettato il ricorso di un'indagata per reati legati agli stupefacenti, confermando la legittimità dell'acquisizione di chat criptate tramite un Ordine Europeo di Indagine (OEI). La Corte ha stabilito che l'OEI per ottenere prove già in possesso di un'autorità giudiziaria straniera segue le regole sulla circolazione della prova e non quelle sulla sua formazione. Pertanto, il pubblico ministero può emettere l'OEI senza preventiva autorizzazione del giudice. Vige una presunzione di legittimità dell'operato dell'autorità estera, e spetta alla difesa l'onere di provare specifiche violazioni dei diritti fondamentali.
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