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Art. 234-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 234-bis Codice di Procedura Penale

Prove digitali estere: la Cassazione sulla SKY ECC
Un individuo, indagato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, ricorre in Cassazione contro l'ordinanza di custodia cautelare basata su prove digitali estere. Tali prove consistono in messaggi scambiati su una piattaforma di comunicazione criptata, acquisiti dalle autorità francesi e trasmessi all'Italia tramite un Ordine di Indagine Europeo (OEI). La difesa ne contestava l'utilizzabilità per violazioni procedurali, tra cui la mancata verifica del processo di decriptazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, affermando la piena validità di tali prove. Ha chiarito che i messaggi già archiviati su server costituiscono dati informatici (prova documentale) e non flussi di comunicazione da intercettare. La procedura si fonda sul principio del mutuo riconoscimento, che impone fiducia nella legittimità degli atti compiuti dall'autorità estera, il cui operato non è sindacabile dal giudice italiano se non per violazione dei principi fondamentali.
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Utilizzabilità prove estere: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato in custodia cautelare per narcotraffico. Le prove principali consistevano in messaggi scambiati su una piattaforma criptata, ottenuti dall'autorità giudiziaria francese tramite un Ordine Europeo di Indagine. La difesa contestava l'utilizzabilità di tali prove estere, ma la Corte ha stabilito la loro piena ammissibilità. Ha affermato il principio del mutuo riconoscimento e della presunzione di legittimità degli atti compiuti da un altro Stato UE, distinguendo tra l'acquisizione di dati già esistenti e l'intercettazione di comunicazioni in corso.
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