Una società committente cita in giudizio un ingegnere per i danni derivanti da uno smottamento del terreno che ha messo a rischio un capannone industriale. Il punto centrale della controversia riguarda i limiti della consulenza tecnica d'ufficio (CTU), in quanto il perito nominato dal tribunale avrebbe superato il quesito postogli. La Corte di Cassazione chiarisce che tale superamento non comporta la nullità automatica della perizia, a condizione che sia stato rispettato il diritto di difesa delle parti. La Corte ha confermato la responsabilità esclusiva del progettista e ha stabilito che l'assicurazione debba coprire il danno secondo il massimale principale, e non quello ridotto per "rovina".
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