Una contribuente, ex socia di una società estinta, ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF lamentando diversi vizi procedurali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che i difetti formali, come la mancata riunione formale dei giudizi o la motivazione per riferimento a un'altra sentenza, non invalidano l'atto se non causano un concreto pregiudizio al diritto di difesa del contribuente. La Corte ha privilegiato la sostanza sulla forma, confermando la validità dell'accertamento fiscale.
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