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Art. 2280 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Società di fatto tra coniugi: liquidazione e recesso
La Corte di Cassazione interviene sul caso di una società di fatto tra coniugi per la gestione di una farmacia. La sentenza chiarisce che l'allontanamento di un socio dall'attività non determina automaticamente lo scioglimento della società, ma configura un recesso. Di conseguenza, la liquidazione della sua quota deve essere calcolata al momento della manifestazione formale della volontà di recedere (come la notifica di un atto di citazione) e non al momento dell'abbandono fisico. La Corte ha cassato la decisione precedente per aver confuso lo scioglimento della società con il recesso del singolo socio, incorrendo nel vizio di extra petizione.
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Autonomia patrimoniale e liquidazione societaria
La Corte di Cassazione chiarisce che lo scioglimento di una società di persone non comporta l'automatico trasferimento dei beni al socio superstite. In virtù del principio di autonomia patrimoniale, è sempre necessaria la fase di liquidazione per tutelare i creditori sociali prima di soddisfare quelli personali del socio. La sentenza cassa la decisione di merito che aveva erroneamente attribuito un immobile sociale al patrimonio del socio, consentendo l'azione dei suoi creditori personali su di esso.
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