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Art. 2272 Codice Civile — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 2272 Codice Civile

Bancarotta fraudolenta: no al reato se la società non è fallita
Un socio di una società in nome collettivo recede dall'attività, lasciando la gestione alla sorella. Successivamente, la società si scioglie per mancanza della pluralità dei soci e viene cancellata dal registro delle imprese. La sorella prosegue l'attività sotto forma di ditta individuale, la quale, dopo cinque anni, viene dichiarata fallita. I giudici di merito condannano l'ex socio per il reato di bancarotta fraudolenta, attribuendogli presunte condotte distrattive commesse quando era ancora amministratore della società disciolta. La Corte di Cassazione annulla la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici supremi chiariscono che il fallimento dell'impresa individuale non si comunica alla vecchia società mai dichiarata fallita. Di conseguenza, non è configurabile alcuna responsabilità penale a carico dell'ex socio uscito anni prima.
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Bancarotta fraudolenta: obblighi anche per società inattive
La Corte di Cassazione conferma una condanna per bancarotta fraudolenta a carico dell'amministratore di una società. La sentenza chiarisce che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili non cessa né con l'inattività dell'azienda né quando viene meno la pluralità dei soci, ma solo con la cancellazione formale dal registro delle imprese. L'obiettivo è tutelare i creditori, garantendo la tracciabilità del patrimonio sociale fino alla fine.
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