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Art. 2251 Codice Civile — Sezione Seconda Civile

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Società di fatto tra coniugi: liquidazione e recesso
La Corte di Cassazione interviene sul caso di una società di fatto tra coniugi per la gestione di una farmacia. La sentenza chiarisce che l'allontanamento di un socio dall'attività non determina automaticamente lo scioglimento della società, ma configura un recesso. Di conseguenza, la liquidazione della sua quota deve essere calcolata al momento della manifestazione formale della volontà di recedere (come la notifica di un atto di citazione) e non al momento dell'abbandono fisico. La Corte ha cassato la decisione precedente per aver confuso lo scioglimento della società con il recesso del singolo socio, incorrendo nel vizio di extra petizione.
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