Un Comune affida a un Professionista esterno l'incarico di redigere un piano forestale, condizionato all'ottenimento di fondi regionali. Ottenuti i fondi, il Comune decide di non formalizzare il contratto e delibera la revoca dell'incarico professionale precedentemente conferito. Il Professionista agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni. Sia il Tribunale ordinario che il TAR dichiarano il proprio difetto di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono il conflitto stabilendo che l'affidamento di un incarico a un professionista esterno rientra nell'autonomia privata dell'ente pubblico. Di conseguenza, la revoca costituisce un recesso contrattuale e la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario, che può disapplicare l'atto amministrativo presupposto e decidere sul risarcimento dei danni.
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