Due avvocati, accusati di falso in atto pubblico per aver omesso un conflitto di interessi in dichiarazioni al Comune, ottengono l'annullamento della sentenza. La Cassazione, pur ritenendo i ricorsi non inammissibili, ha dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per il superamento dei termini massimi di durata del processo d'appello, come previsto dall'art. 344-bis c.p.p.
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