Una società artigiana impugna la dichiarazione di fallimento, sostenendo di essere un piccolo imprenditore esente dalla procedura concorsuale. L'impresa evidenzia di avere un solo dipendente e di non aver potuto depositare i bilanci per colpa del proprio contabile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che l'esenzione dal fallimento dipende esclusivamente dal mancato superamento di precisi parametri quantitativi e numerici stabiliti dalla legge fallimentare, e non dalla qualifica civilistica o artigiana dell'impresa. Inoltre, la mancata consegna dei documenti da parte del contabile non giustifica il totale silenzio probatorio della società, né obbliga il giudice a sostituirsi alla parte attivando i propri poteri d'ufficio. Di conseguenza, la dichiarazione di fallimento viene confermata.
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