Un professionista ha proposto opposizione a un'ingiunzione di pagamento per sanzioni amministrative, contestando l'autenticità della firma sulla cartolina di notifica tramite querela di falso. Il Giudice di pace ha sospeso il giudizio principale rimettendo la causa al Tribunale. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno dichiarato nulla la querela per mancata indicazione di idonei mezzi di prova. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione, stabilendo che spetta esclusivamente al giudice del merito (in questo caso il Giudice di pace) valutare preliminarmente la rilevanza e l'ammissibilità delle prove prima di sospendere il processo, impedendo al Tribunale di riesaminare tali profili una volta investito della causa.
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