Un Lavoratore, condannato per omicidio stradale con applicazione della pena su richiesta, aveva subito la revoca della patente di guida come sanzione accessoria. Il Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) aveva respinto la sua richiesta di ottenere la sospensione della patente al posto della revoca. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. Ha stabilito che le sentenze della Corte Costituzionale (in particolare la n. 68 del 2021) che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una norma, e che modificano in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio, si applicano anche alle sanzioni amministrative accessorie come la revoca patente di guida, anche se la condanna era già definitiva. Il principio di legalità costituzionale prevale sul giudicato.
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