La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 12470/2024, ha stabilito l'inammissibilità della querela di falso proposta per contestare la veridicità del contenuto (falsità ideologica) di un'attestazione di credito bancaria ex art. 50 TUB. La Corte ha chiarito che tale strumento è utilizzabile solo per contestare la provenienza del documento (falsità materiale), come una firma falsa. La contestazione sull'ammontare del debito, derivante da presunti interessi illegittimi, deve essere sollevata tramite gli ordinari mezzi di prova nel giudizio di opposizione.
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