La vicenda nasce dall'assoluzione di due persone accusate del reato di falsità in testamento olografo. La persona offesa, costituitasi parte civile, ha impugnato la sentenza di secondo grado lamentando la mancata attesa dell'esito del giudizio civile di querela di falso sul medesimo testamento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. I giudici supremi hanno chiarito che la sospensione per pregiudiziale civile non può bloccare indefinitamente il processo penale. Decorso un anno dalla sospensione dibattimentale, il giudice penale ha infatti il potere di revocare lo stop processuale e decidere autonomamente sulla base delle prove raccolte, garantendo la tempestività della giustizia penale.
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