Un ente previdenziale per professionisti ha imposto un contributo di solidarietà su una pensione esistente, ma il pensionato lo ha contestato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'ente inammissibile, confermando che il contributo di solidarietà è un prelievo illegittimo. La Corte ha ribadito che solo lo Stato, tramite legge, può imporre tali obblighi patrimoniali, non gli enti previdenziali privati. Il diritto di richiedere la restituzione delle somme trattenute si prescrive in dieci anni.
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