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Art. 22 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 22 Codice di Procedura Civile

Eccezione di incompetenza: onere della contestazione
Una figlia, esclusa dall'eredità materna, intenta un'azione revocatoria a Firenze contro gli eredi e una società acquirente di beni ereditari. I convenuti sollevano un'eccezione di incompetenza, sostenendo la competenza del tribunale del luogo di apertura della successione. La Corte di Cassazione, ribaltando la decisione di merito, dichiara competente il Tribunale di Firenze. La ragione risiede in un vizio procedurale: l'eccezione di incompetenza era incompleta, poiché i convenuti non avevano contestato la sussistenza di tutti i fori alternativi previsti dalla legge per la società convenuta (art. 19 c.p.c.), rendendo così l'eccezione inefficace e radicando la competenza del giudice adito.
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Esperto stimatore: no contraddittorio nelle perizie
Un debitore ha impugnato una procedura esecutiva immobiliare sostenendo la nullità della perizia, poiché l'esperto stimatore non lo aveva informato dell'ispezione. La Corte di Cassazione, pur dichiarando il ricorso inammissibile, ha enunciato un importante principio di diritto: il ruolo dell'esperto stimatore è diverso da quello del CTU. Le sue operazioni non richiedono il contraddittorio con le parti, le quali possono presentare osservazioni solo dopo il deposito della relazione finale.
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