Un imprenditore, condannato per bancarotta documentale semplice per l'omessa tenuta della contabilità nei tre anni antecedenti al fallimento, ha presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'obbligo di tenere le scritture contabili è un dovere specifico dell'amministratore, che persiste anche in caso di cessazione dell'attività aziendale e non è scusato dalle norme civilistiche sulla conservazione dei documenti.
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