La Corte di Cassazione affronta la responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza in una società fallita. Un membro del collegio sindacale contesta la condanna al risarcimento danni, eccependo la prescrizione dell'azione, l'inconoscibilità delle irregolarità contabili e invocando una nuova legge favorevole. La Suprema Corte conferma la sua responsabilità solida con l'amministratore, applicando il termine di prescrizione di sei anni previsto per il reato fallimentare e stabilendo l'inapplicabilità retroattiva delle nuove norme. La Cassazione accoglie tuttavia il ricorso del sindaco in merito alla copertura assicurativa: la compagnia assicurativa deve rimborsare anche le spese di resistenza sostenute per difendersi in giudizio, distinte dalle spese di soccombenza dovute al fallimento.
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