L'Amministratore di una società di cartotecnica è stato condannato per bancarotta fraudolenta societaria a causa del dissesto provocato da false comunicazioni sociali. L'imputato aveva iscritto a bilancio crediti fittizi verso una società collegata, registrato un preliminare d'acquisto immobiliare mai stipulato e sopravvalutato sistematicamente le rimanenze di magazzino per nascondere le perdite d'esercizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore, confermando la condanna d'appello. I giudici hanno chiarito che la sistematica alterazione dei dati contabili, volta a occultare il reale stato di crisi aziendale, integra pienamente il reato fallimentare. Inoltre, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice d'appello non è tenuto a confutare singolarmente ogni tesi difensiva se la motivazione complessiva risulta logica, coerente e basata su prove solide.
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