La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nei confronti del gestore reale di un'impresa individuale fallita. L'imputato, ritenuto amministratore di fatto, aveva impugnato la sentenza contestando l'attendibilità delle dichiarazioni del fratello, titolare formale, e l'utilizzabilità dei verbali redatti dal curatore fallimentare. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che le dichiarazioni rese al curatore prima dell'inizio del procedimento penale sono utilizzabili come prove documentali. Inoltre, la presenza di testimonianze di clienti e fornitori ha confermato il ruolo di gestione dell'imputato. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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