Una società ha impugnato estratti di ruolo e cartelle esattoriali sostenendo la mancata notifica degli atti. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso, focalizzandosi sul disconoscimento della firma e della conformità delle copie agli originali. I giudici hanno stabilito che una contestazione generica, basata su clausole di stile come 'tutto quanto ex adverso prodotto', non è sufficiente a invalidare i documenti degli enti creditori. È stata inoltre confermata la regolarità della notifica telematica tramite InfoCamere, che interrompe la prescrizione indipendentemente dalla ricezione della raccomandata informativa. La sentenza ribadisce che il debitore deve indicare specificamente le difformità contestate, rendendo il disconoscimento della firma un onere probatorio rigoroso e non una mera formalità difensiva.
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