In una disputa su fatture non pagate, un'azienda committente si era rifiutata di pagare il fornitore per il timore che quest'ultimo non pagasse i propri sub-appaltatori. La Corte di Cassazione ha stabilito che l'eccezione di inadempimento è illegittima se basata su una mera preoccupazione per un evento futuro e potenziale. Per rifiutare la propria prestazione, è necessario che la controparte sia già incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non solo temuto.
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