Una professionista ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'omesso versamento di contributi previdenziali relativi al periodo 1987-1995, quando operava la precedente Unità Sanitaria Locale (USL). La Corte di Cassazione ha stabilito che la legittimazione passiva ASL non sussiste per i debiti maturati prima del 31 dicembre 1994. Per tale periodo, la responsabilità ricade sulle Regioni attraverso le apposite gestioni liquidatorie. Di conseguenza, la Corte ha accolto parzialmente il ricorso dell'ASL, rigettando la domanda della lavoratrice per il periodo fino al 1994.
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