Due dipendenti di una cooperativa sociale, impiegati in un appalto di servizi sanitari, hanno chiesto la prosecuzione del loro rapporto di lavoro con la nuova cooperativa subentrante nella gestione della struttura. I giudici di merito hanno accertato che il passaggio di gestione integrava un vero e proprio trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile, poiché l'organizzazione aziendale era rimasta immutata. La nuova cooperativa, rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non ha potuto dimostrare la discontinuità della gestione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della cooperativa subentrante, confermando il diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro e al pagamento delle differenze retributive per gli scatti di anzianità maturati.
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