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Art. 2112 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 2112 Codice Civile

Assegno ad personam riassorbibile: stipendio salvo ma non eterno
Tre dipendenti pubblici, trasferiti dal soppresso Registro Italiano Dighe al Ministero delle Infrastrutture, chiedevano il mantenimento di alcune indennità previste dal loro precedente contratto collettivo. La Corte d'Appello ha riconosciuto solo l'indennità di specificità organizzativa, trasformata in un assegno ad personam riassorbibile, escludendo l'indennità per l'utilizzo flessibile della professionalità. La Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso dei lavoratori e dichiarando inammissibile quello del Ministero. La Corte ha chiarito che il passaggio tra amministrazioni garantisce la continuità del livello retributivo ma comporta l'applicazione del contratto dell'ente di destinazione. Eventuali eccedenze stipendiali vanno salvaguardate tramite un assegno ad personam riassorbibile, per bilanciare la tutela del lavoratore con il principio di parità di trattamento tra colleghi dello stesso ministero.
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Irriducibilità della retribuzione: tutele nel trasferimento
Due dipendenti pubblici, trasferiti da un ente soppresso a un Ministero, chiedevano di mantenere alcune indennità previste dal precedente contratto collettivo. La Corte di Cassazione ha chiarito che, sebbene non si applichi più il vecchio contratto, opera il principio di irriducibilità della retribuzione. Di conseguenza, nel calcolo dell'assegno ad personam volto a evitare perdite economiche, il giudice non può escludere automaticamente le indennità accessorie. È necessario verificare se tali voci fossero corrisposte in modo fisso e continuativo. La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso dei lavoratori limitatamente a questo aspetto, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame delle singole voci retributive.
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Diritto all’assunzione: promesse sindacali contro prove concrete
Una lavoratrice, ex assistente di volo, ha richiesto il riconoscimento del proprio diritto all'assunzione presso una nuova compagnia aerea subentrata alla precedente in amministrazione straordinaria. La ricorrente invocava l'applicazione delle tutele sul trasferimento d'azienda e il rispetto di accordi sindacali qualificabili come contratto a favore di terzo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che le operazioni di cessione in esame escludono il trasferimento d'azienda per legge speciale. Inoltre, in merito agli accordi sindacali, la Corte ha stabilito che spetta interamente al lavoratore l'onere di provare il possesso dei requisiti e la preferenza rispetto ad altri candidati per vedersi riconosciuto il diritto all'assunzione. Di conseguenza, la lavoratrice ha perso la causa ed è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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Cambio appalto e inquadramento: no al declassamento del lavoratore
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda subentrante in un appalto di servizi di pulizia. Il Lavoratore, precedentemente inquadrato al sesto livello, aveva rifiutato la proposta di assunzione al quarto livello formulata dalla nuova società. I giudici hanno stabilito che, in caso di cambio appalto e inquadramento senza variazioni del servizio, l'impresa subentrante ha l'obbligo di assumere il personale mantenendo lo stesso livello contrattuale e le medesime mansioni. Il rifiuto del lavoratore di accettare una qualifica inferiore è stato ritenuto pienamente legittimo. Di conseguenza, l'azienda è stata condannata ad assumere il dipendente con il corretto inquadramento e a risarcirgli l'intero danno, pari alle retribuzioni perse dalla data del subentro fino all'effettiva assunzione.
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Cessione del ramo d’azienda: stipendio dovuto anche senza lavoro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda contro il decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente per il pagamento dello stipendio. La cessione del ramo d'azienda a cui il lavoratore era addetto era stata dichiarata invalida. Il datore di lavoro originario sosteneva di poter trattenere le somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità risarcitoria da parte dell'azienda acquirente. La Suprema Corte ha invece chiarito che, dichiarata inefficace la cessione del ramo d'azienda, il rapporto di lavoro originario rimane in vita. Di conseguenza, l'obbligo di pagare le retribuzioni ha natura retributiva e non risarcitoria. Non si applica quindi la compensazione con quanto percepito dal lavoratore per altre vicende lavorative di fatto. Il lavoratore ha diritto all'intero stipendio.
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Contratto a tempo determinato: nullo il termine e posto fisso
Il caso riguarda un lavoratore aeroportuale assunto con plurimi contratti a termine. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dichiarato la nullità del termine apposto al quarto contratto, accertando l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con il consorzio datore di lavoro e condannando le società coinvolte al risarcimento del danno. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la decisione su vari punti, tra cui l'interpretazione di un accordo transattivo e l'applicabilità del trasferimento d'azienda. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che la valutazione sulla legittimità del contratto a tempo determinato e la sussistenza delle causali costituiscono accertamenti di fatto riservati esclusivamente al giudice di merito e insindacabili in sede di legittimità. Di conseguenza, il lavoratore ha vinto la causa, ottenendo la stabilizzazione e il risarcimento.
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Cessione di ramo d’azienda: banca perde e reintegra i dipendenti
La Corte d'Appello ha dichiarato nulla la cessione di ramo d'azienda stipulata tra una banca e una società di servizi, ritenendo illegittimo il conseguente trasferimento dei dipendenti. Di conseguenza, ha ordinato alla banca la reintegra dei lavoratori. La banca ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'errata valutazione dei presupposti di autonomia della struttura ceduta. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che stabilire se sussistano i requisiti per la cessione di ramo d'azienda spetta esclusivamente al giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare i fatti se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente. La banca perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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Trasferimento d’azienda: azienda chiusa ma il lavoro resta
La Corte di Cassazione ha confermato la continuità del rapporto di lavoro di una dipendente a seguito di un trasferimento d'azienda di fatto. La Lavoratrice era stata licenziata dalla Società Cedente per cessazione dell'attività, ma l'attività era in realtà proseguita sotto l'Azienda Cessionaria. I giudici hanno stabilito che il trasferimento d'azienda si configura ogniqualvolta rimanga immutata l'organizzazione aziendale, a prescindere da un accordo scritto. Di conseguenza, il licenziamento intimato dal precedente datore di lavoro, ormai privo di potere, è giuridicamente inesistente. Il rapporto di lavoro deve quindi proseguire con l'Azienda Cessionaria, la quale è stata condannata al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno, quantificato equitativamente in 30.000 euro tenendo conto del rifiuto della lavoratrice di una successiva proposta di assunzione.
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Appalto illecito di manodopera: diritti salvi senza decadenza
Un gruppo di lavoratori ha fatto causa all'Azienda utilizzatrice per accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fin dall'inizio, denunciando un appalto illecito di manodopera. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendola fuori tempo massimo per decadenza dei termini. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei lavoratori, stabilendo che i rigidi termini di decadenza previsti per la somministrazione di lavoro non si applicano per analogia all'appalto illecito di manodopera in assenza di un licenziamento scritto. La sentenza d'appello è stata quindi annullata con rinvio.
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Cessione di ramo d’azienda: il tempo non sana il trasferimento nullo
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità della cessione di ramo d'azienda effettuata da una grande società di telecomunicazioni a favore di un'impresa di servizi. I giudici hanno stabilito che il ramo ceduto non possedeva la necessaria autonomia funzionale preesistente al trasferimento. Di conseguenza, il rapporto di lavoro di due dipendenti deve essere ripristinato presso la società originaria, non potendosi configurare un loro consenso tacito al trasferimento per il solo decorso del tempo. La Corte ha inoltre accolto il ricorso di altri due lavoratori, inizialmente dipendenti di una controllata poi incorporata dalla capogruppo, rinviando la causa alla Corte d'Appello affinché valuti correttamente la sostanza delle loro domande di reintegrazione.
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Contratto a tempo determinato: il silenzio non cancella i diritti
Tre assistenti di volo hanno contestato la nullità del termine apposto ai loro contratti di lavoro. Le società datrici di lavoro sostenevano che il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso, poiché i dipendenti avevano successivamente accettato un contratto a tempo indeterminato e fatto passare molto tempo prima di agire in giudizio. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso delle aziende. La Corte ha chiarito che l'accettazione di un nuovo impiego e il semplice passaggio del tempo non dimostrano la volontà di rinunciare ai diritti pregressi. Di conseguenza, è stata confermata la nullità del contratto a tempo determinato, con diritto alla ricostruzione della carriera e al risarcimento del danno.
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Indennità di mobilità: sì al cumulo degli anni tra aziende
L'Istituto Previdenziale ha negato l'indennità di mobilità a un lavoratore licenziato, sostenendo che non avesse maturato i sei mesi di anzianità di servizio richiesti dalla legge presso l'ultimo datore di lavoro. Il lavoratore aveva lavorato quindici settimane per l'ultima azienda e quarantadue settimane per l'azienda precedente, da cui era stato trasferito senza alcuna interruzione del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che il passaggio diretto e senza interruzioni tra le due società garantisce la conservazione dell'anzianità di servizio accumulata. Di conseguenza, il periodo precedente deve essere computato per il raggiungimento della soglia minima necessaria a ottenere la prestazione assistenziale. L'ente pubblico perde la causa e deve rimborsare le spese legali.
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Licenziamento collettivo: no ai tagli se l’azienda assume
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo avviato da una compagnia aerea e la nullità del recesso intimato a una lavoratrice nel periodo protetto per matrimonio. I giudici hanno accertato la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori, illegittimamente limitati a livello locale anziché nazionale, e l'acquisizione di nuovo personale in concomitanza con la procedura di esubero. Inoltre, in caso di trasferimento d'azienda in crisi, l'accordo sindacale non può escludere il passaggio automatico dei dipendenti all'impresa acquirente. Di conseguenza, la Corte ha respinto i ricorsi delle società, confermando l'obbligo di reintegrare le lavoratrici e di risarcire i danni in solido.
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Licenziamento in periodo protetto: no ai tagli per nozze e crisi
Una lavoratrice viene licenziata entro l'anno dalle pubblicazioni di matrimonio. L'Azienda cedente giustifica il recesso con la crisi e il trasferimento del compendio aziendale all'Azienda acquirente, escludendo la dipendente dal passaggio in forza di un accordo sindacale. La Corte di Cassazione conferma la nullità del provvedimento, qualificandolo come licenziamento in periodo protetto. I giudici chiariscono che la ristrutturazione aziendale non equivale alla cessazione dell'attività. Inoltre, gli accordi sindacali per le aziende in crisi possono modificare le condizioni di lavoro, ma non possono escludere il trasferimento automatico dei dipendenti all'acquirente. La Cassazione rigetta i ricorsi delle società, confermando il diritto alla reintegrazione.
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Licenziamento collettivo: sì alla reintegra, no al risarcimento
Due lavoratrici aeroportuali impugnano il licenziamento intimato dall'azienda cedente nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il recesso per violazione dei criteri di scelta, avendo l'azienda limitato irragionevolmente il confronto al solo scalo di Milano-Linate invece che all'intero territorio nazionale. Ordina quindi la reintegra alle dipendenze dell'azienda cessionaria. La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento collettivo e l'obbligo di reintegra. Tuttavia, accoglie il ricorso della cessionaria in amministrazione straordinaria limitatamente alla condanna al risarcimento del danno: le pretese economiche contro una società in procedura concorsuale vanno infatti azionate davanti al giudice fallimentare e non davanti al giudice del lavoro, dichiarando la domanda risarcitoria improcedibile in questa sede.
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Licenziamento collettivo: posto salvo ma risarcimento bloccato
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di due lavoratrici aeroportuali, avvenuto all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La società cedente aveva limitato illegittimamente la scelta del personale da licenziare a una singola unità produttiva, senza dimostrare reali esigenze organizzative che impedissero il confronto con i dipendenti a livello nazionale. La Suprema Corte ha confermato il diritto alla reintegrazione delle lavoratrici presso la società cessionaria. Tuttavia, ha accolto il ricorso di quest'ultima, nel frattempo entrata in amministrazione straordinaria, dichiarando improcedibile la richiesta di risarcimento economico davanti al giudice del lavoro: tale pretesa economica deve essere infatti avanzata esclusivamente davanti al giudice fallimentare per garantire la parità tra tutti i creditori.
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Licenziamento collettivo: reintegra anche in caso di cessione
Una lavoratrice viene licenziata all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea, la cui attività viene successivamente trasferita a un'altra società. I giudici di merito dichiarano l'illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di scelta, non potendo limitare la selezione a singole unità senza giustificazione. Ordinano quindi la reintegrazione della dipendente presso l'azienda acquirente. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, rigettando i ricorsi delle due società. La Corte chiarisce che il trasferimento d'azienda in stato di crisi non permette di escludere il passaggio dei lavoratori all'acquirente, ma consente solo modifiche alle condizioni di lavoro.
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Contratto a progetto nullo: il nuovo ente deve riassumere
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un consorzio subentrante contro la decisione che lo obbligava a riassumere una dipendente. Originariamente, la lavoratrice era stata impiegata con un illegittimo contratto a progetto da un consorzio poi soppresso. Il Tribunale aveva disposto la conversione del rapporto in un impiego a tempo indeterminato. Successivamente, a seguito della soppressione del datore di lavoro originario e del trasferimento delle sue attività al nuovo ente, la Corte d'Appello ha applicato le regole sul trasferimento d'azienda. Di conseguenza, ha ordinato al consorzio subentrante di riammettere in servizio la lavoratrice. La Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che la mancanza di un progetto specifico determina la conversione automatica del rapporto e che il subentrante eredita l'obbligo di riassunzione.
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Trasferimento d’azienda: l’ente soppresso perde, il nuovo assume
Una lavoratrice ha ottenuto la conversione dei suoi contratti a progetto illegittimi in un rapporto a tempo indeterminato. Nel frattempo, l'ente datore di lavoro originario è stato soppresso e le sue attività sono passate a un nuovo ente tramite un trasferimento d'azienda. La Corte d'Appello ha stabilito che il nuovo ente deve riassumere la dipendente. Il nuovo ente ha fatto ricorso in Cassazione, contestando la propria responsabilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro prosegue con il soggetto subentrante. Di conseguenza, il nuovo ente è obbligato a reintegrare la lavoratrice e a pagare le spese legali.
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Trasferimento di azienda: vince il dipendente licenziato
Una banca in liquidazione ha ceduto le proprie attività a un nuovo istituto di credito. Il Lavoratore, licenziato dalla banca cedente, ha richiesto la continuità del rapporto di lavoro con la banca acquirente. La Corte di Cassazione ha confermato che l'operazione ha costituito un effettivo trasferimento di azienda. Di conseguenza, in mancanza di un valido accordo sindacale trilaterale che potesse derogare alle tutele di legge, il rapporto di lavoro si è trasferito automaticamente alla banca cessionaria ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. Il licenziamento intimato dalla cedente è stato dichiarato inefficace poiché avvenuto quando il rapporto era già passato alla nuova banca. La banca acquirente deve quindi riassumere il dipendente e risarcirgli i danni.
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