Un gruppo di lavoratori, trasferiti da un consorzio pubblico a una società privata, ha contestato l'aumento dell'orario di lavoro da 36 a 38,5 ore settimanali e le relative differenze retributive. I lavoratori sostenevano che il trasferimento d'azienda non dovesse alterare le condizioni precedenti. La Corte d'Appello ha respinto le loro richieste, basandosi sull'interpretazione di verbali di conciliazione che prevedevano l'applicazione di un contratto collettivo privatistico. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dei lavoratori inammissibile, confermando la decisione precedente. Il ricorso era inammissibile per mancanza di elementi essenziali e per non aver contestato adeguatamente la ratio decidendi della sentenza d'appello, consolidando l'esito negativo per i ricorrenti.
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