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Art. 211 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Inammissibilità del ricorso per cassazione: sanzione per l’imputato
L'Imputato ha proposto ricorso contro la decisione della Corte d'Appello, contestando il mancato svolgimento di un confronto testimoniale e il rigetto della richiesta di concordato sulla pena. La Corte di Cassazione ha rilevato che i motivi presentati riproducevano mere lamentele di fatto senza un'analisi critica delle argomentazioni giuridiche della sentenza impugnata. L'atto ometteva inoltre di confutare tutte le ragioni addotte dal giudice di merito. La Suprema Corte ha pertanto dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, confermando integralmente la decisione precedente e condannando il ricorrente al pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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