L'Erede di un creditore richiedeva il pagamento di oltre due milioni di euro basandosi su una scrittura privata. I Debitori si opponevano eccependo la nullità del contratto per usura e chiedendo l'accertamento dei reati del dante causa. Il Tribunale disponeva la sospensione del processo civile in attesa della definizione del processo penale per concorso in usura a carico dell'Erede. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Erede e annullato l'ordinanza. La Suprema Corte ha chiarito che, essendoci già una sentenza penale di primo grado impugnata, la sospensione del processo civile non è automatica né necessaria ex art. 295 c.p.c., ma facoltativa ex art. 337 c.p.c. Il giudice civile deve valutare e motivare l'opportunità del blocco processuale.
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