Un funzionario di un ente pubblico ha ricevuto una sanzione disciplinare di trenta giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio. L'ente ha punito l'uomo per comportamenti inappropriati e insistenti verso una giovane stagista, tra cui richieste di amicizia sui social, commenti sulle foto, inviti a truccarsi e domande personali. Il lavoratore ha fatto ricorso sostenendo che la sanzione fosse eccessiva e che il regolamento interno non si applicasse agli stagisti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che lo stagista è assimilabile ai dipendenti nei rapporti interpersonali e che la sanzione disciplinare è proporzionata alla gravità dei fatti, i quali hanno leso la dignità della persona e l'immagine dell'ente pubblico.
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