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Art. 2106 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 2106 Codice Civile

Sanzione disciplinare: confermato l’errore ma sospesa la pena
Un dipendente di un ente previdenziale ha autorizzato i pagamenti della cassa integrazione a favore di un'azienda senza prima verificare la presenza dei modelli Unilav. L'ente ha avviato una procedura disciplinare contestando l'omesso controllo e ha poi inflitto cinque giorni di sospensione dal servizio, ritenendo che la condotta avesse generato duplicazioni di pagamenti. Il lavoratore ha impugnato il provvedimento sostenendo la difformità tra addebito iniziale e sanzione, oltre all'eccessiva severità della misura. La Corte di Cassazione ha confermato che il fatto storico addebitato è rimasto identico, ma ha accolto il ricorso del dipendente sulla proporzionalità. I giudici hanno stabilito che ogni sanzione disciplinare deve rispettare la corretta scala di gravità prevista dal contratto collettivo, annullando la decisione d'appello e disponendo un nuovo giudizio.
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Sanzione disciplinare: legittimo lo stop se offende lo stagista
Un funzionario di un ente pubblico ha ricevuto una sanzione disciplinare di trenta giorni di sospensione dal lavoro e dallo stipendio. L'ente ha punito l'uomo per comportamenti inappropriati e insistenti verso una giovane stagista, tra cui richieste di amicizia sui social, commenti sulle foto, inviti a truccarsi e domande personali. Il lavoratore ha fatto ricorso sostenendo che la sanzione fosse eccessiva e che il regolamento interno non si applicasse agli stagisti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che lo stagista è assimilabile ai dipendenti nei rapporti interpersonali e che la sanzione disciplinare è proporzionata alla gravità dei fatti, i quali hanno leso la dignità della persona e l'immagine dell'ente pubblico.
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