Un dirigente responsabile degli acquisti impugna il licenziamento per giusta causa intimatogli dall'azienda. Il provvedimento disciplinare scaturisce da due gravi addebiti: il mancato monitoraggio della produzione con ritardi non comunicati e la sottrazione di documenti aziendali riservati (know-how) rinvenuti nella sua auto, unita a dichiarazioni false rese alle forze dell'ordine. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del recesso. I giudici chiariscono che il principio di non contestazione non opera se le allegazioni iniziali sono generiche e che l'asportazione di dati aziendali riservati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo, lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario, rendendo legittimo il licenziamento per giusta causa.
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