La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a sei anni di reclusione per un uomo accusato del reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale. L'imputato sosteneva che la propria adesione ideologica non si fosse mai trasformata in atti materiali e che la partecipazione a canali telematici riservati costituisse una semplice curiosità personale. I giudici hanno respinto la tesi difensiva. Per la Suprema Corte, la gestione e la frequenza di gruppi digitali segreti, l'accesso a canali d'informazione d'agenzie estremiste tramite chiavi d'accesso private e la diffusione attiva di propaganda violenta configurano una concreta partecipazione al sodalizio criminale. Nelle organizzazioni a struttura reticolare e polverizzata, il proselitismo digitale e la disponibilità operativa integrano pienamente la fattispecie associativa, superando la soglia della mera e insindacabile libertà di pensiero.
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