Il caso riguarda un fisioterapista, socio di una cooperativa sociale, escluso dalla società con conseguente perdita del posto di lavoro per aver inviato una lettera fortemente denigratoria ai vertici aziendali e a soggetti esterni, tra cui l'ente pubblico committente. La missiva criticava l'organizzazione del lavoro e la mancata assunzione del fratello del dipendente. Il lavoratore ha impugnato la delibera invocando il diritto di critica. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la legittimità della esclusione del socio lavoratore. I giudici hanno accertato che le espressioni usate non costituivano una legittima critica, ma erano animate da un intento puramente denigratorio e da risentimenti personali legati a vicende familiari, danneggiando l'immagine della cooperativa presso terzi.
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