La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per conflitto negativo di giurisdizione sollevato da alcuni collaboratori del Senato. Sia gli organi di autodichia interni sia il giudice ordinario avevano negato la propria competenza a decidere sulla natura subordinata del loro rapporto di lavoro. La Cassazione ha chiarito che non sussiste un vero conflitto, poiché l'organo di autodichia ha deciso nel merito, negando l'esistenza di un rapporto con l'Amministrazione del Senato, mentre il giudice ordinario ha declinato la giurisdizione in astratto sulla base della domanda proposta.
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