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Art. 2094 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

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Altri anni per Art. 2094 Codice Civile

Lavoro subordinato: quando si configura? Il caso
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'Appello, riconoscendo l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per una dipendente di un'agenzia di money transfer. Nonostante la datrice di lavoro sostenesse si trattasse di un rapporto autonomo, i giudici hanno dato peso ai cosiddetti 'criteri sussidiari' come la continuità della prestazione, l'orario di lavoro fisso, l'uso di strumenti e credenziali aziendali e l'esercizio del potere gerarchico, ritenendoli decisivi per qualificare il rapporto come lavoro subordinato.
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Lavoro subordinato: la prova spetta al lavoratore
Un lavoratore, che era anche socio e amministratore di una società poi fallita, ha visto respinta la sua richiesta di ammissione al passivo per crediti da lavoro subordinato. La Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, confermando che l'onere di provare la sussistenza della subordinazione grava interamente sul lavoratore. La Corte ha inoltre ribadito la propria impossibilità di riesaminare nel merito le prove già valutate dai giudici dei gradi precedenti.
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Lavoro a progetto: i requisiti e l’onere della prova
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9481/2019, ha chiarito la distinzione fondamentale nell'ambito del lavoro a progetto: se il progetto manca o è generico, il rapporto si converte automaticamente in subordinato a tempo indeterminato. Se invece il progetto è specifico e formalmente valido, spetta al lavoratore dimostrare con prove concrete che, nei fatti, il rapporto si è svolto con le caratteristiche della subordinazione. La Corte ha rigettato il ricorso di una lavoratrice del settore scommesse, confermando la decisione di merito che aveva ritenuto i progetti specifici e non provata la subordinazione di fatto.
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Causale generica somministrazione: Cassazione chiarisce
L'ordinanza esamina il caso di una lavoratrice in somministrazione il cui contratto è stato dichiarato illegittimo per la genericità della causale, che faceva un vago riferimento al contratto collettivo. La Corte di Cassazione conferma che una causale generica in un contratto di somministrazione equivale alla sua assenza, comportando la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'azienda utilizzatrice. Tuttavia, la Corte riforma la quantificazione del danno, stabilendo l'applicazione dell'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 32 della L. 183/2010, anziché il risarcimento integrale delle retribuzioni.
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