Un autista soccorritore ha richiesto il pagamento di differenze retributive per aver svolto mansioni superiori rispetto al suo inquadramento formale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 154/2024, ha accolto parzialmente il ricorso. Ha stabilito che, sebbene non sussista un diritto automatico a un inquadramento superiore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione corrispondente alle mansioni di fatto svolte. La Corte ha cassato la decisione del tribunale per non aver effettuato il 'giudizio trifasico', ovvero un'analisi dettagliata e comparativa tra i compiti effettivamente svolti e le declaratorie contrattuali, e ha rinviato la causa per una nuova valutazione.
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