Una contribuente ha impugnato delle cartelle esattoriali, eccependo la prescrizione e il difetto di notifica. Dopo una vittoria parziale in primo grado, il suo appello è stato respinto. La Corte di Cassazione ha infine dichiarato il suo ulteriore gravame un ricorso inammissibile, poiché i motivi erano generici, non specificavano chiaramente gli errori della sentenza precedente e si limitavano a ripetere le argomentazioni di fatto, senza una critica puntuale e giuridica.
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