Un'automobilista ha impugnato un estratto di ruolo e la relativa cartella di pagamento per una multa stradale, eccependo la prescrizione del debito a causa della nullità della notifica. Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile perché presentato oltre il termine di trenta giorni. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'automobilista. I giudici hanno chiarito che, quando si contesta la prescrizione della sanzione maturata dopo la violazione, l'azione si configura come un'opposizione all'esecuzione. Questo rimedio ordinario non è soggetto al termine di decadenza di trenta giorni, ma può essere proposto senza limiti di tempo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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