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Art. 2087 Codice Civile

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Obbligo di lavaggio DPI: la Cassazione conferma
Una società di trasporti è stata condannata a risarcire un dipendente per i costi sostenuti per il lavaggio degli indumenti da lavoro. La Corte di Cassazione ha confermato che, anche per un magazziniere esposto a rischi in un ambiente promiscuo, tali indumenti si qualificano come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). La sentenza sottolinea l'obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro per garantire la manutenzione e l'efficienza dei DPI, proteggendo la salute del lavoratore.
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Onere della prova nel mobbing: la guida completa
Un lavoratore ha citato in giudizio la sua ex azienda per mobbing, richiedendo un cospicuo risarcimento. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno respinto le sue richieste. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, chiarendo che l'onere della prova nel mobbing spetta interamente al dipendente. Quest'ultimo deve dimostrare non solo i comportamenti vessatori, ma anche l'intento persecutorio del datore di lavoro. Il ricorso è stato giudicato un tentativo di riesaminare i fatti, non consentito in sede di legittimità.
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Responsabilità avvocato: nesso causale e danno
Un cliente ha citato in giudizio i propri legali per responsabilità professionale, accusandoli di non aver chiamato in causa la società datrice di lavoro in un processo per un infortunio mortale. La Corte d'Appello di Firenze, pur riconoscendo la negligenza degli avvocati, ha respinto la richiesta di risarcimento. La decisione si fonda sulla mancanza del nesso causale tra l'omissione e il danno economico subito dal cliente, poiché la successiva insolvenza della società avrebbe comunque lasciato invariato il suo onere di pagamento.
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Appalto vizi e difformità: conseguenze del vizio
La Corte d'Appello di Venezia analizza un caso di appalto vizi e difformità, stabilendo che la mancata fornitura della marcatura CE e della documentazione tecnica per un'opera (modifica a un semirimorchio) costituisce un grave inadempimento. Tale mancanza rende l'opera inutilizzabile e giustifica la risoluzione del contratto, con la condanna dell'appaltatore alla restituzione del prezzo e al risarcimento del danno per i costi di sostituzione del sistema difettoso. Viene invece respinta la richiesta di manleva verso l'assicurazione, sia per motivi procedurali che di merito, in quanto la polizza non copriva tale rischio e il premio non era stato pagato.
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