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Art. 2082 Codice Civile — Sezione Sesta Penale

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Autoriciclaggio: perché il proprio conto corrente non basta
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un professionista condannato per peculato, falso e autoriciclaggio. L'imputato contestava la provvisionale concessa alla parte civile e la mancata prescrizione del reato di autoriciclaggio. La Suprema Corte ha chiarito che la provvisionale non è impugnabile in sede di legittimità. Riguardo all'autoriciclaggio, i giudici hanno stabilito che il semplice versamento del denaro sporco sul proprio conto corrente non configura il reato, poiché non costituisce attività economica o finanziaria idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. Il momento consumativo coincide invece con il successivo trasferimento a terzi o investimento in attività economiche. Non emergendo prove di prescrizione antecedenti alla sentenza d'appello, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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