Un soggetto in affidamento in prova per bancarotta fraudolenta subisce la revoca della misura per aver presumibilmente violato il divieto di esercitare attività d'impresa. La Corte di Cassazione annulla la decisione, sottolineando che la revoca dell'affidamento in prova non è automatica. Il giudice di sorveglianza ha il dovere di condurre una valutazione approfondita per determinare se la condotta sia realmente incompatibile con la prosecuzione del percorso rieducativo, e non può limitarsi a recepire acriticamente le informative di polizia.
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