La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un collaboratore di giustizia che chiedeva la revoca di una misura di sicurezza della libertà vigilata. Il soggetto, già ammesso alla liberazione condizionale, era sottoposto a una diversa e assorbente misura di libertà vigilata accessoria a tale beneficio. La Corte ha ritenuto il ricorso privo di interesse attuale e concreto, dato che la revoca della vecchia misura, peraltro non eseguita, non avrebbe portato alcun vantaggio pratico al ricorrente.
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