La Corte di Cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso di un'automobilista che chiedeva un risarcimento danni per un incendio. La decisione si fonda sul mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata e delle relate di notificazione, adempimenti procedurali ritenuti indispensabili per verificare la tempestività e la procedibilità del gravame.
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