Un dipendente di un'ambasciata estera in Italia impugna il licenziamento, chiedendo la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento per mobbing. La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, negando la giurisdizione italiana sulla domanda di reintegra in base al principio dell'immunità giurisdizionale stato estero. Tale richiesta, infatti, inciderebbe sui poteri sovrani di organizzazione dello Stato estero. La Corte rigetta anche le ulteriori domande risarcitorie per carenza di allegazioni specifiche.
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