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Art. 2052 Codice Civile — Sezione Sesta Civile

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Altri anni per Art. 2052 Codice Civile

Danni da fauna selvatica: scontro con capriolo, risarcimento in bilico
Un'automobilista subisce un incidente a causa di un capriolo e chiede il risarcimento alla Regione. La richiesta, inizialmente accolta, viene respinta in appello. Il caso arriva in Cassazione, che però non decide subito sul merito dei danni da fauna selvatica. La Corte sospende il giudizio per un motivo procedurale: deve prima verificare se la nomina dell'avvocato della Regione nel precedente processo era valida. Per farlo, ha ordinato di acquisire i documenti del giudizio di appello. La questione del risarcimento resta quindi in sospeso in attesa di questa verifica formale.
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Danni da fauna selvatica: chi paga tra Regione e Parco?
Un automobilista ha citato una Regione per ottenere il risarcimento dei danni causati dall'impatto con un capriolo. Sebbene il Giudice di Pace avesse accolto la domanda, il Tribunale ha ribaltato la decisione individuando nell'Ente Parco Nazionale il soggetto responsabile, poiché il sinistro era avvenuto all'interno di un'area protetta. La Cassazione ha confermato questo orientamento, stabilendo che per i danni da fauna selvatica occorsi in parchi nazionali la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'Ente Parco. La Corte ha inoltre chiarito che il deposito telematico si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, salvaguardando il ricorso del danneggiato inizialmente considerato tardivo.
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Danni da fauna selvatica: perché la prova della colpa è decisiva
Un automobilista ha richiesto il risarcimento dei danni subiti a seguito di uno scontro con un capriolo su una strada provinciale. Dopo una prima vittoria davanti al Giudice di Pace, il Tribunale ha ribaltato il verdetto, negando il risarcimento per mancanza di prove sulla colpa della Regione. L'automobilista ha quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione delle norme sulla responsabilità civile e l'omessa valutazione della dinamica dell'incidente. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando che le critiche riguardavano la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, ambito precluso al controllo di legittimità. Inoltre, il ricorrente non ha specificato correttamente i profili di responsabilità legati ai danni da fauna selvatica, rendendo le doglianze generiche e prive di fondamento giuridico solido.
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