La Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del risarcimento danni da fauna selvatica. Un'automobilista si era scontrata con un cinghiale, ma la sua richiesta di risarcimento contro l'Ente pubblico è stata respinta. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la responsabilità dell'Ente deriva dall'articolo 2052 del codice civile, che prevede una responsabilità oggettiva (senza bisogno di provare la colpa dell'Ente). Tuttavia, la richiesta è stata rigettata perché l'automobilista non è riuscita a fornire prove sufficienti e certe dell'impatto con l'animale. La sentenza sottolinea che, anche in regime di responsabilità oggettiva, il danneggiato ha sempre l'onere di dimostrare i fatti accaduti, il danno subito e il legame di causa-effetto con l'animale.
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