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Art. 2052 Codice Civile — Anno 2023

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Altri anni per Art. 2052 Codice Civile

Danni fauna selvatica: Art. 2052 c.c. applicabile
Una automobilista ha subito danni alla propria auto a seguito di una collisione con un cinghiale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31342/2023, ha stabilito che la responsabilità per i danni da fauna selvatica è disciplinata dall'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali) e non dalla regola generale dell'art. 2043 c.c. Anche se il danneggiato invoca la norma sbagliata, il giudice ha il dovere di applicare quella corretta in base al principio "iura novit curia". La sentenza di merito è stata cassata con rinvio.
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Danni da fauna selvatica: la Cassazione chiarisce
Un automobilista, dopo un incidente con un cinghiale, si è visto negare il risarcimento in appello. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31339/2023, ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale in materia di danni da fauna selvatica. La responsabilità dell'ente pubblico (in questo caso la Regione) va inquadrata nell'art. 2052 c.c. (responsabilità per danno cagionato da animali), che prevede una presunzione di colpa a carico dell'ente. Inoltre, la Corte ha chiarito che invocare tale norma per la prima volta in appello non costituisce una domanda nuova, ma una mera specificazione giuridica del fatto, sempre ammissibile.
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Danni da fauna selvatica: la Regione paga secondo 2052
Un automobilista subisce danni a seguito di una collisione con un cinghiale. La Corte di Cassazione chiarisce che la responsabilità della Regione per i danni da fauna selvatica è disciplinata dall'art. 2052 c.c. (responsabilità per animali) e non dalla regola generale dell'art. 2043 c.c. Questa norma può essere invocata per la prima volta in appello. La Corte stabilisce inoltre che la responsabilità del conducente (art. 2054 c.c.) e quella della Regione (art. 2052 c.c.) concorrono e non si escludono a vicenda.
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Danni da fauna selvatica: la Regione risponde sempre?
A seguito di un incidente stradale causato da un capriolo, la Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade sulla Regione ai sensi dell'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali) e non dell'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito). Questa qualificazione, che il giudice può operare d'ufficio, inverte l'onere della prova: non è più il cittadino a dover dimostrare la colpa dell'ente, ma è la Regione a dover provare il caso fortuito per essere esente da responsabilità.
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Danni da fauna selvatica: la Regione paga sempre?
A seguito di un incidente stradale causato da un animale selvatico, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la responsabilità per i danni da fauna selvatica ricade esclusivamente sulla Regione. Con l'ordinanza n. 30072/2023, la Corte ha chiarito che la base giuridica per tale responsabilità è l'art. 2052 c.c. (danno cagionato da animali) e non più l'art. 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito). Questo cambiamento giurisprudenziale consolida la posizione della Regione come unico soggetto legittimato passivo, anche se questa può rivalersi su altri enti a cui ha delegato funzioni di gestione.
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