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Art. 2048 Codice Civile — Sezione Terza Civile

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Omessa Vigilanza a Scuola: Alunno ferito, ma il Ministero vince
Uno studente si ferisce a un occhio in palestra giocando con un'asta di ferro. I genitori citano in giudizio il Ministero dell'Istruzione per responsabilità per omessa vigilanza, sostenendo la negligenza del docente. La Corte di Cassazione rigetta la richiesta di risarcimento, confermando le sentenze precedenti. Le testimonianze hanno dimostrato che l'insegnante era presente, ma l'alunno si era allontanato volontariamente dal gruppo, in una zona dove la visuale del docente era ostruita dagli altri studenti. La condotta imprevedibile e imprudente dell'alunno ha interrotto il nesso di causalità, escludendo la colpa della scuola, che ha così provato di aver adempiuto al proprio obbligo di vigilanza.
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Responsabilità del Comune: culpa in vigilando per danni
La Corte di Cassazione conferma la responsabilità del Comune, in solido con un privato venditore, per i danni strutturali a un immobile. La decisione si fonda sulla 'culpa in vigilando', ovvero sull'omesso controllo da parte dell'ente locale sia sui lavori di ristrutturazione privati, seppur autorizzati, sia sulle opere fognarie pubbliche che hanno concorso a causare le lesioni all'edificio. La sentenza chiarisce che l'autorizzazione edilizia non esime il Comune dal dovere di vigilanza per prevenire danni a terzi.
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