Un uomo ha pagato parte del prezzo per l'acquisto di un immobile intestato alla propria partner durante la loro relazione sentimentale. Terminato il rapporto, l'uomo ha citato in giudizio la donna per ottenere la restituzione del denaro versato, invocando l'ingiustificato arricchimento di lei. La donna ha sostenuto che l'esborso costituisse un regalo spontaneo legato al legame affettivo. I giudici di merito hanno qualificato l'atto come donazione indiretta, respingendo la richiesta di rimborso. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che pagare anche solo una quota del prezzo per l'acquisto di una casa altrui configura una valida donazione indiretta, purché sussista il nesso causale tra denaro fornito e acquisto del bene.
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