Una comproprietaria ha eseguito lavori di manutenzione su un appartamento in comune e ha chiesto al comproprietario il rimborso della metà dei costi. La Corte d'Appello ha negato il rimborso per mancanza di urgenza dei lavori. La Cassazione ha accolto il ricorso della donna, chiarendo che per ottenere il rimborso delle spese di conservazione della cosa comune (art. 1110 c.c.) non serve l'urgenza, richiesta invece nel condominio. È sufficiente che il comproprietario, prima di agire, abbia avvisato l'altro e che quest'ultimo sia rimasto inerte (trascuranza), oltre alla necessità dei lavori per l'integrità del bene. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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